Home Attualità Contributo per le spese legali all’imputato assolto in via definitiva

Contributo per le spese legali all’imputato assolto in via definitiva

by admin

Un nuovo articolo del codice penale, n. 177-bis, prevede un contributo alle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale divenuta irrevocabile. Nel processo penale, all’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, non ha commesso il fatto, il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto un ristoro, un parziale rimborso delle spese legali da parte dello Stato, nel limite massimo pari a 10.500 euro.  La proposta è stata del deputato Enrico Costa e il Governo, con il Guardasigilli Alfonso Bonafede, l’ha fatta propria con qualche lieve modifica all’emendamento originario; alla fine, è stata ampiamente condivisa in maniera bipartisan. La ratio della norma risiede e trova fondamento negli artt. 2, 24, 27 e 111 della Costituzione. Con l’approvazione della legge di bilancio, è stato introdotto il nuovo articolo 177-bis del codice penale, che prevede un contributo dello Stato alle spese legali in favore dei cittadini già imputati in un procedimento penale ed assolti con formula piena in via definitiva. L’articolo 177-bis del codice penale – rubricato “Rimborso spese legali per gli imputati con sentenza penale divenuta irrevocabile” – elenca anche i casi in cui non sarà riconosciuta alcuna forma di rimborso, qualora l’imputato sia stato assolto “da uno o più capi di imputazione” ma sia stato “condannato per altri”, qualora l’assoluzione sia avvenuta per “estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione” e se sia sopravvenuta “la depenalizzazione”.

Il rimborso avverrà “in tre quote annuali di pari importo”, a partire dall’anno successivo “a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”, e non rientrerà nel computo del reddito. L’ex imputato ora assolto dovrà presentare la fattura del difensore, “con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento”, nonché un parere di congruità del Consiglio dell’ordine degli avvocati e l’attestazione della cancelleria dell’irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Il processo penale, subito ingiustamente, è un patimento sotto il profilo morale, sociale, con gravi conseguenze economiche. Il processo penale è esso stesso la pena.  È un primo passo di coerenza con i principi costituzionali che tutelano il diritto di difesa e il giusto processo, poco più che simbolica. Quindi è necessario rafforzare le norme che prevedono il ristoro patrimoniale del cittadino innocente dalle conseguenze ingiuste derivate dal processo penale.  La nuova norma ristabilisce un equilibrio e inserisce nel processo penale “il principio della soccombenza” già riconosciuto nei riti civile e amministrativo. Se il cittadino è riuscito a dimostrare la propria assoluta estraneità al reato o l’insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale ha diritto di avere riconosciuto il rimborso. La stessa regola vale se lo Stato ha esercitato erroneamente la propria pretesa punitiva, sottoponendo senza ragione la persona al lungo, defatigante e spesso umiliante e mortificante calvario delle indagini e del processo. Sebbene il fondo ammonti a pochi milioni di euro annui, per l’On. Costa, già sottosegretario alla giustizia, la norma ristabilisce un equilibrio tra cittadino e Stato e inserisce finalmente anche nel processo penale “il principio della soccombenza”. “È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa” e “il costo del processo deve essere supportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice e ha occasionato le spese del suo svolgimento”.

Avv. Pietro Cusati
Direttore Amministrativo del Tribunale di Sala Consilina e Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno
pietrocusati@tiscali.it

Related Articles