Home Costume & Società Diffamazione a mezzo social: depenalizzazione giurisprudenziale?

Diffamazione a mezzo social: depenalizzazione giurisprudenziale?

by admin

Ha destato interesse la richiesta di archiviazione avanzata ad ottobre 2019 dalla Procura della Repubblica di Roma in riferimento a dei presunti insulti ricevuti dalla influencer Chiara Ferragni e dal di lei compagno nonché cantante Fedez. Questi ultimi avevano sporto querela contro la Sig.ra Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello che aveva definito la coppia “idioti palloni gonfiati” su Twitter. Da ciò deriva la domanda se sia legittimo insultare qualcuno sui social con offese e provocazioni. La questione è tutt’altro che banale poiché in ballo c’è la reputazione delle vittime, messa a rischio dal gran numero di utenti che accedono ai social network. Soprattutto, senza citare altre blasonate vittime, quando gli insulti li ricevono persone comuni o ragazzi dalla personalità fragile.  La tesi, però, sposata dalla Procura,ritiene che gli insulti sui social sono inoffensivi.
Per questa ragione non si configurerebbe né la responsabilità civile né quella penale di chi pubblica il post oppure un commento. La Procura romana è andata oltre, infatti il PM ha chiesto al GIP di archiviare la querela sulla base del fatto che le offese e gli insulti sui social non possono essere considerati credibili. Quindi, gli stessi, non essendo offensivi e nemmeno credibili, non sono inquadrabili né nella condotta della diffamazione e nemmeno in quella dell’ingiuria.
Infatti il Pubblico Ministero ha argomentato anche partendo dal presupposto che i social network sono oramai fuori controllo e le procure (e le caserme) italiane sono investite di un carico di querele non più gestibile.
In altre parole l’universo social è un qualcosa che sfugge le regole civili e chi incappa in insulti a mezzo post o commenti non può ritenersi offeso in quanto il tutto non ècredibile. I difensori di Fedez e di Chiara Ferragni, invece, sostengono che proprio il gran numero di utenti che circolano in rete e che hanno dei profili sui social network renderebbe la condotta della Martani ancor più grave. L’offensività sarebbe dimostrata con la divulgazione a mezzo dei followers (e dalle condivisioni) oltre che dagli utenti stessi delle piattaforme.

Non resta che aspettare la decisione del Gip Caterina Sgrò, che dovrà motivare il rifiuto o l’accoglimento della richiesta di archiviazione della querela. Il caso sta facendo molto parlare di sé e ci si aspetta anche una decisione (archiviazione) in controtendenza a quello, che fino ad ora, è stato il pensiero giurisprudenziale.

Infatti, l’orientamento ha fatto intendere che insultare su Twitter,Instagram e Facebook può integrare il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice Penale) se ricorrono precisi requisiti come la lesione dell’altrui reputazione, la viralità o la pluralità dei post (loro lettura e condivisione) e l’assenza della persona a cui gli insulti si riferiscono.

Si ricorda che la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 1.032 euro. La diffamazione condotta online configurerebbe una circostanza aggravante in quanto gli insulti potrebbero avere una visibilità e una diffusione incontrollabile. Aggravante è altresì (comma 2 dell’art. 595 CP) quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro.

Gli addetti ai lavori si domandano se da questa pronuncia romana possa partire un iter legislativo che possa inquadrare questa fattispecie specifica come un reato diverso dalla semplice diffamazione. Ci si domanda se possa essere ricondotta in un alveo da cui scaturiscano solo pene pecuniarie od addirittura si possa giungere ad una sua depenalizzazione.

Di fatto risulta prassi giudiziaria ottenere assoluzioni, in caso di diffamazione a mezzo social, nel caso in cui nella fase delle indagini non sia chiaro l’indirizzo IP da cui il profilo sia stato collegato alla rete -cfr .Cassazione Penale, Sez. V, 5 febbraio 2018 (ud. 22 novembre 2017), n.5352.

Avv. Giovanni Basile
Studio Legale Basile
avvbasilegiovanni@libero.it

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