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IL DECRETO “SBLOCCA-CANTIERI”

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LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il decreto-legge n. 32/2019,meglio noto come “Sbloccacantieri” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2019, apporta numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).
Le modifiche al decreto legge entrano in vigore il 19 aprile 2019e si applicano ai bandi pubblicati a partire da tale data. È appena il caso di notare che, al fine di conservarela sua validità, il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.
Il decreto Sblocca-cantieri ha introdottonumerose modifiche al Codice dei contratti pubblici. Di seguito sene indicheranno alcune, tra le più rilevanti.
Il decreto Sblocca-cantieri tende a rendere più spedite le procedure di affidamento di contratti sotto-soglia. Oltre ad aver innalzato la soglia per gli appalti di lavori, la novella ha
diminuito a tre il numero di operatori economici che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a consultare nella procedura negoziata.
La nuova normativa consente inoltre alle stazioni appaltanti di decidere, al momento dell’indizione della procedura semplificata, di verificare il possesso dei requisiti generali e di quelli di idoneità e di capacità in un momento successivo all’esame delle offerte. Sulla base degli esiti di tale verifica si potrà procedere peraltro al ricalcolo della soglia di anomalia.
Si prevede inoltre che, in tutte le procedure sotto-soglia, le amministrazioni dovranno applicare il criterio del prezzo più basso. L’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede infatti una specifica motivazione nei documenti di gara. Si prevede tuttavia un’eccezione per gli appalti che hanno carattere innovativo o un contenuto tecnologico notevole.Il decreto Sblocca-cantieri opera inoltre una rilevante modifica all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, relativo ai motivi di esclusione dalla procedura di gara. In particolare, esso estende le possibilità
di esclusione nei confronti di quegli operatori economici che abbiano commesso violazioni non definitivamente accertate dei propri obblighi previdenziali e tributari. Tale modifica si è peraltro resa necessaria al fine di garantire la conformità del Codice con il dirittoeuropeo. Di fatti, con comunicazione del 24 gennaio 2019, la Commissione europea aveva messo in mora la Repubblica Italiana in relazione al non corretto adeguamento della normativa nazionale alle direttive sugli appalti pubblici. Dunque, accanto all’obbligo di escludere dalla partecipazione ad una procedura di appalto l’operatore economico che abbia commesso una violazione grave e definitivamente accertata delle norme tributariee contributive, si affianca oggi anche una facoltà. La stazione appaltante potrà quindi escludere dalla procedura di gara un operatore economico che non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, anche qualora tale violazione non sia ancora definitivamente accertata,e se la stazione appaltante sia a conoscenza della violazione e possa adeguatamente dimostrarla. Entrambe le cause di esclusione
previste dall’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici possono divenire inapplicabili qualora l’operatore economico ottemperi al proprio obbligo, prima del termine della presentazione delle domande ,in una delle seguenti modalità: (i)pagamento del debito tributario o previdenziale (oltre a interessi o
sanzioni);(ii) impegno vincolante al pagamento;(iii) estinzione del debito.Il decreto Sblocca-Cantieri apporta inoltre numerose modifiche in tema di subappalto. Forse la più rilevante è l’innalzamento dal 30% al 50% della quota di prestazioni subappaltabili. Si elimina inoltre l’obbligo di indicarela terna in fase di partecipazione e il divieto per il futuro subappaltatore di partecipare, contestualmente, alla gara.
Si tratta di modifiche in linea con le norme delle direttive europee sugli appalti pubblici.Anzi, è finanche possibile che permangano nella normativa italiana aspetti di contrarietà al diritto europeo,
che pone limiti molto meno stringenti al subappaltatore.

Il decreto Sblocca-cantieri prevede che le linee guida dell’ANAC siano sostituite, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, da un regolamento unico contenente norme di esecuzione, attuazione ed integrazione del Codice dei contratti pubblici. Si torna quindi ad un impianto che vede la presenza di un codice e di un regolamento
attuativo.Ai sensi dell’art. 216, comma27-octies,  del Codice dei contratti pubblici, comunque, i decreti e le linee guida adottati in attuazione delle norme previgenti del Codice rimarranno efficaci fino alla data di entrata in vigore del Regolamento. Il decreto Sblocca-cantieri modifica inoltre l’art. 120 del codice del processo amministrativo, abrogandone i commi 2-bis e 6-bis. In tale
maniera, viene meno il rito superaccelerato in materia di appalti e con esso l’obbligo, gravante sugli operatori economici partecipanti alla gara di appalto, di impugnare tempestivamente non solo la propria esclusione dalla procedura di gara, ma anche l’ammissione alla stessa dei concorrenti.

Avv. Simone Ventura
Dottore di ricerca in diritto internazionale
e dell’Unione europea
Studio legale Prof. Cannizzaro & Partners
simone.ventura@studio-cannizzaro.eu

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