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L’OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA

by admin

CON L’ERA DIGITALE ANCHE LA FATTURA DIVENTA ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo della fattura elettronica, definita, inbase all’art. 21 DPR 633/72 come la fattura emessa e ricevuta in un formato digitale che rende il docu-mento inalterabile. Tale obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, con la quale l’Unione Europea invita gli Stati membri a prevedere un quadro nor-mativo e tecnologico adeguato a gestire in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale. A questo si aggiunge l’ob-bligo di conservazione della docu-mentazione in formato digitale per dieci anni. L’emissione della e-fattura è prevista sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione del ser-vizio è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un con-sumatore finale (operazioni B2C, Business to Consumer).
Le regole per predisporre, tra-smettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n° 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Restano valide, invece, per le fat-ture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni, le regole riportate nel Decreto Ministeriale n° 55/2013.
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea per due aspetti:

  • va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
  • deve essere trasmessa elettro-nicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando un software dedica-to che consente la compilazio-ne del file delle fatture nel for-mato XML (Extensible Markup Language).

Il Sistema di Interscambio verifica se la fattura contiene i dati obbli-gatori ai fini fiscali e l’indirizzo tele-matico (c.d. “codice destinatario” o indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; inoltre controlla che la par-tita IVA del fornitore – c.d. cedente/prestatore – e la partita IVA ovvero il Codice Fiscale del cliente – c.d. cessionario/committente – siano esistenti.In caso di esito positivo dei suddetti controlli, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una ricevuta di recapito a chi ha trasmesso la fattura, la data e l’ora di consegna del documento.
Se invece uno o più controlli non vanno a buon fine, il SdI “scarta” la fattura elettronica e invia al sog-getto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto con la specifica del codice e il motivo dello scarto. Sono esonerati dall’emissione della e-fattura imprese e lavoratori auto-nomi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n° 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n° 190).
Se la fattura viene emessa ed invia-ta al cliente in forma diversa da quella XML, il documento si consi-dera non emesso, con conseguenti sanzioni a carico del fornitore e con l’impossibilità di detrazione dell’IVA a carico del cliente. Dal punto di vista dei vantaggi la fattura elettronica permette innanzitutto di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stam-pa, spedizione e conservazione dei documenti.  Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML, è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati in essa contenuti, riducendo sia i costi di gestione di tale processo sia gli errori che si possono generare nell’acquisizione manuale dei dati. Parliamo dunque di automazione e integrazione dei processi tra le parti, generando riduzione e otti-mizzazione dei costi. La tracciabilità garantita dalla fat-tura elettronica emessa tramite SdI potrebbe contribuire ad una note-vole riduzione dell’evasione fiscale in quanto consente all’amministra-zione contabile di verificare even-tuali omissioni o mancate dichia-razioni in appena tre mesi, contro i diciotto necessari in caso di fattu-razione cartacea. Tuttavia, se è vero che la “rivo-luzione digitale” determina note-voli effetti positivi e vantaggi alle imprese, non pochi errori ed ano-malie si sono registrati nel funzio-namento del servizio di fattura-zione elettronica, principalmente a poche settimane dal debutto del nuovo sistema. Le maggiori segna-lazioni di criticità riguardano inter-ruzione dei collegamenti, consegne anomale di fatture non presenti nello SdI, importi finali di fatture errati o inesistenti.
L’auspicio è che tali problematiche vengano superate in breve tempo e che il sistema funzioni corretta-mente nell’interesse e a beneficio della collettività.

Dr.ssa Annalisa Nasti
Contabilità & Amministrazione UniPoste
a.nasti@uniposte.i

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