Home Attualità NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI E MULTE: IL DM IN GAZZETTA

NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI E MULTE: IL DM IN GAZZETTA

by admin

Decreto Ministero, Sviluppo Economico 19/07/2018, G.U. 07/09/2018

Dopo la liberalizzazione dei servizi postali, è stato datoil via libera anche a quella del servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. Detto procedimento di liberalizzazione e regolamentazione del settore postale ha avuto inizio nel 2017 con l’approvazione della Legge n.124 del 4 agosto 2017, che, all’articolo 1 comma 57, lett. b), ha disposto la decorrenza dal10/09/2017 dell’abrogazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n.261/1999 che affidava in esclusiva a Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982 e delle violazioni del codice della strada di cui all’art. 201 del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992.
Ed invero, in precedenza, le notifiche effettuate a mezzo del servizio pubblico di Poste Italiane S.p.a., aseguito delle eccezioni sollevate nei giudizi tributari, collegate alla oro validità ed efficacia, sono stateoggetto della pronuncia Corte di Cassazione che con sent. n. 2262 del 31/01/2013 ha stabilito “Il D.Lgs. n. 261 del 1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che h a liberalizzato i servizi postali, ha previsto che per esigenza di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale – id est,l’organismo che fornisce l’intero servizio postale su tutto il territo rionazionale: D.Lgs. cit., art. 1, lett.o) – gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie…”. In mancanza del rilascio dellal icenza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali eseguita con poste private è giuridicamente inesistente configurandosi un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,perché viene meno l’attività di “trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in basealla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato” (Cass.,sez. un., 20 luglio 2016, n. 14917).
A seguito della detta abrogazione dell’articolo 4 D.Lgs. n.261/1999 con delibera n.77/18/CONS del 20/02/2018l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il serviziodi notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20/11/1982, n.890) e di violazionidel codice della strada (articolo 201 del D.L.G.S. 30/04/1992,n. 285)”. In data 19 Luglio 2018 – a menodi un anno dalla citata abrogazione ed in attuazione della delibera Agcom, il Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha firmato il Decreto Ministeriale recante il“Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada” (Gazzetta Ufficiale n.208 del 07 settembre 2018).
Da quest’ultima data gli operatori postali privati in possesso dei requisiti previsti dalla delibera dell’AGCOM hanno la facoltà di richiedere la licenza individuale speciale per i citati servizi postali mediante invio della domanda al Ministero dello Sviluppo Economico che entro quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero, rilascia o rifiuta la domanda. Le licenze sono suddivise in quattro categorie:
– A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
– A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, inambito regionale;
– B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
– B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale.
La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, ha una validità non superiore a 6 anni, ed è rinnovabile previa richiesta. Ai fini del rilascio della licenza speciale è richiesto il possesso di specifici requisiti di affidabilità (fatturato minimo e fidejussione bancaria o assicurativa autonoma e irrevocabile), professionalità e onorabilità,oltre alla trasmissione dei segni distintivi (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio.
La vigilanza sul rispetto dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività è di competenza del AGCOM, che segnala al Ministero le eventuali violazioni; in base alla natura e alla tipologia delle violazioni,quest’ultimo dispone i provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della licenza.

Dr.ssa Annalisa Botti
Operation Manager UniPoste S.p.A.
a.botti@uniposte.it

 

Related Articles